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lavanderie
Parliamo di capi rovinati dopo il lavaggio in lavanderia, giacche stinte, piumini lacerati, ecc… ma anche di tempi di consegna e ritiro biancheria pulita, perdite eventuali di
capi lasciati in lavaggio….
Non esiste una normativa specifica a tutela dei consumatori.
Usiamo i riferimenti del codice in materia di obbligazioni, contratti e risarcimento del danno per far valere le nostre ragioni. Da più tempo è stata avanzata in Parlamento la proposta di modifica ed integrazione della normativa vigente in materia di etichettatura dei tessuti poiché molte "litigation" potrebbero essere risolte a monte, dando alle parti maggiore certezza dei diritti e doveri reciproci.
A che punto è la normativa ?
Ancora in vigore la legge 883 del 73 che dispone in materia di etichettatura dei prodotti tessili, con successivi aggiornamenti sulle tabelle delle fibre delle composizioni.
In verità la norma è abbastanza chiara riguardo all’ obbligo di etichettatura ma carente riguardo ai problemi dei lavaggi e stiraggi per cui se ne chiede una revisione ed integrazione. In sintesi Il consumatore dovrebbe poter risalire facilmente a chi commercializza il prodotto al minuto, sia esso il produttore, il commerciante o l’importatore, mediante apposita denominazione o marchio apposto sull’etichetta. Questo è importante poiché chi commercializza il prodotto garantisce sulla composizione del tessuto per la quale deve essere altrettanto chiaramente indicata in maniera decrescente la composizione percentuale del tipo di fibra contenuta (naturale, artificiale, lana, cotone, ecc..) . Sono previste pesanti sanzioni, anche penali, per chi omette o froda su tali indicazioni. Nella normativa vigente non è però contenuto l’obbligo di indicare il modo di lavare il capo o di stirarlo (che rimane facoltativo riportare in etichetta) e quindi nascono le controversie tutte le volte che i capi vengono rovinati a seguito dell’intervento della lavanderia. Può capitare che manchi del tutto l’etichetta (acquisti presso bancherelle) o che la stessa sia tagliata.
Più spesso accade che l’indicazione contenuta sull’etichetta sulla composizione del tessuto non è veritiera e quindi le lavanderie declinano ogni responsabilità per il danno arrecato al capo.
Che fare?
Non demordere, anche se il capo ha poco valore commerciale spesso ha per noi un’importanza particolare di tipo affettivo o semplicemente perché è comodo, utile, ha un valore d’uso che non può non essere considerato. Si chiede il risarcimento del danno per iscritto, cautelandosi con una raccomandata a/r . Se dopo 15 giorni non si è ricevuta risposta o a risposta negativa si può andare dal giudice di pace senza avvocato e senza spese fino ad importi di 2.000.000 di lire. Quasi1000 euro
Ci risulta che purtroppo però spesso si dà ragione alle lavanderie che per la poca tutela indicata dalle etichette riescono a declinare le varie responsabilità…
A fronte delle "litigation" in aumento presso alcune città si sono attivate le camere di commercio, in applicazione del nuovo ruolo assunto a seguito della legge 580/93 in materia di conciliazioni ed arbitrati, e con l’istituzione di sportelli a tutela della buona fede e quindi dei consumatori.
E’ l’esperienza della Camera di Commercio di Firenze che in materia di controversie tra utenti e lavanderie ha seguito la stipulazione di una convenzione per l’ottenimento di un logo di garanzia che viene dato alle
lavanderie che sottoscrivono un regolamento comportamentale per la prevenzione e la risoluzione delle liti, prevedendo ad esempio che la tinto-lavanderia si impegna al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale dei capi, come determinato dagli usi in vigore sul territorio Fiorentino , corrispondenti al risarcimento fino al 70% del valore della merce nell’arco del 1° anno di acquisto.
E’ interessante sapere che se vi è contrasto sul tipo di fibra componente il tessuto, si può chiedere all’ufficio attività ispettive della camera di commercio un prelievo di campione per una verifica merceologica e quindi una maggiore vigilanza sui fabbricanti per esigere le sanzioni prescritte.
Quindi attenzione:
1) occhio all’etichetta quando acquistate: che ci sia ben evidente il marchio di chi commercializza il prodotto, la composizione del tessuto ed eventualmente l’indicazione di come lavarlo e stirarlo.
2) pattuite bene i termini del servizio con le lavanderie soprattutto quando i capi hanno un certo valore economico;
3) conservate lo scontrino se possibile, anche se sappiamo che è davvero difficile se non impensabile mantenere un archivio di tutti gli acquisti effettuati, anche solo nell’ultimo anno..
4) Fate presente le vostre ragioni con garbo e determinazione: le stesse lavanderie hanno interesse a risolvere il problema per la buona immagine che ne deriva. Non dimenticate che le lavanderie dovrebbero essere assicurate per i danni provocati ai vostri capi di abbigliamento.
5) Rivolgetevi alle associazioni dei consumatori e sentite le camere di commercio per i consigli del caso.
Il nostro numero di telefono è 055 292598
Telefono sportello di tutela del consumatore, di conciliazione ed arbitrati presso la Camera di Commercio di Firenze : 055 2795266 - 055 2795295 fax 055 2795244 - e-mail regolazione.mercato@fi.camcom.it
Il regolamento è visibile sul sito della camera di commercio
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