Lo
statuto
"S.O.S. CIVICO" ASSOCIAZIONE DI
DIFESA CIVICA
STATUTO
ART. 1- L' Associazione di volontariato di Difesa Civica più avanti chiamata
per brevità Associazione S.O.S. CIVICO, con sede in Firenze, in via de’
Vecchietti 13, è costituita ai sensi della legge 266/91 e della L.R. Toscana .
26 aprile 1993 n.28.
L’associazione S.O.S. CIVICO è altresì un’associazione di promozione sociale ai
sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e persegue il fine esclusivo della
solidarietà sociale, umana, civile, culturale ..
ART. 2 - L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti ( salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali ( Consiglio direttivo, collegio dei revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.
ART. 3 - L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato nelle seguenti aree di intervento : tutela ambiente, tutela diritti consumatori ed utenti , attività ricreativa, culturale, ambientale, assistenza sanitaria e sociale, formazione e informazione.
ART. 4 – L'associazione ha come scopi:
- promuovere la cultura della solidarietà anche nel campo della difesa civica,
nel più generale obiettivo di costruire cittadinanza consapevole dei propri
diritti e doveri ;
- fornire gratuitamente a soggetti "deboli" informazioni e consulenze giuridiche
sui diritti dell’utenza, di chi consuma beni e servizi;
- contribuire a costruire attenzione, prevenzione e repressione verso fenomeni
vessatori, di dubbia legittimità se non addirittura truffaldini nell’abuso della
"buona fede" dei singoli soggetti, spesso cagione diretta anche di aumento di
stress e stati depressivi, difficili da superare nella convinzione di impotente
solitudine;
- attivare un osservatorio permanente di bisogni insoddisfatti e realtà
inadeguate da sottoporre all’attenzione
dell’Amministrazione e dei vari Enti Pubblici e Privati;
- approntare strumenti ed iniziative per sostenere e qualificare l’attività di
volontariato ed il rafforzamento delle strutture di volontariato esistenti;
- contribuire a migliorare le condizioni di civile vivibilità in ordine alla
ricerca di migliore organizzazione di tempi e spazi pubblici rispettosi di
bisogni diversi ed identità culturali non omogenee;
- intervenire per la salvaguardia degli ecosistemi naturali, del paesaggio e dei
beni culturali;
- attivare studi, ricerche ed interventi sullo sviluppo sostenibile in
promozione di un consumo razionale e non distruttivo delle risorse idriche,
energetiche, faunistiche e boschive , nonché procedere alla formazione di
volontariato attivo a tutela ambientalista e di protezione civile a livello
globale; operare controlli e verifiche sulla qualità e sicurezza dei prodotti e
dei servizi pubblici e privati in ordine alla salvaguardia della salute ed il
rispetto degli interessi patrimoniali dei soggetti;
- promuove studi e ricerche in merito ai metodi di produzione nazionali ed
internazionali, di distribuzione, attribuzione di prezzi e tariffe dei beni e
servizi, in ordine a principi di trasparenza, qualità, equità ed efficacia;
operare una costante vigilanza sul territorio per rimuovere situazioni di
pericolo o di rischio alla salute ed alla sicurezza di ogni essere vivente;
- far crescere, individuare ed aggregare presenze vigili, intermittenti ed
interattive, singole ed associate, in un permanente coordinamento di azioni ed
interventi condivisi, nel più generale obiettivo di sostanziare e difendere il
diritto alla felicità.
- favorire interventi istituzionali e pratiche mirate a garantire pari
opportunità di esistenza nel riconoscimento della differenza dei soggetti
interessati ed in ordine a criteri di equità per le quali le ineguaglianze
sociali ed economiche possano essere giustificate solo per il più grande
beneficio dei meno avvantaggiati .
SOCI
ART. 5 - Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti
coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono impegnarsi attivamente per
il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione va presentata
alla Presidenza dell'Associazione.
Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando
la sua decisione.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di
cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di
richiesta di adesione all'associazione.
I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a
tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in
assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione,
eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto
in assemblea i soci iscritti da almeno tre mesi ed in regola con i pagamenti
della quota sociale con rinnovo prima dello svolgimento della stessa.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir
meno solo nei casi previsti dai successivi art. 6 e 7.
Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo
criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 6 - La qualifica di socio si perde per:dimissioni;espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione;morte;
ART. 7 - Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso alla Presidenza entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.
ART.8 - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile;
ART.9 - Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere maestranze dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
ART. 10- Per garantire una pià ampia democrazia decentrata, l’ Associazione S.O.S. CIVICO si può articolare in delegazioni territoriali autonome i cui responsabili possono agire usando il nome dell’Associazione per mandato e sotto il controllo della assemblea locale annualmente convocata.
ORGANI SOCIALI
ART. 11- Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:Assemblea generale degli/le iscritti/e;Consiglio direttivo;Presidente.Collegio dei revisori Commissione tecnico-scientifica
ART. 12 - L'assemblea generale degli/le iscritti/e può essere ordinaria o
straordinaria.
Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei/le soci/e almeno una volta
l'anno entro il trenta Aprile.
Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o
straordinarie.
La convocazione avviene in genere tramite avviso scritto sul sito web
dell’Associazione , contenente la data e l'ora di prima convocazione e di
seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da portare a conoscenza dei
soci con ogni mezzo utile ed economico, anche via e-mail, fax e comunicazione
telefonica almeno sette giorni prima. Nella considerazione dei costi da
sostenere per l’ invio ai soci della comunicazione dell’assemblea, superato il
numero di 250 soci e nell’eventualità di convocare più assemblee durante l’anno
, è valida la convocazione fatta con pubblicazione sul sito internet almeno 15
giorni prima del giorno indicato ed inviato in copia alle/gli responsabili delle
sedi territoriali per l’affissione nelle sedi locali. In ordine alla necessità
di contenere costi e nello stesso tempo garantire l’informazione ai soci sulla
data di convocazione, eventuali altre forme di convocazione potranno essere
definite dal consiglio direttivo senza comportare variazione statutaria.
ART. 13 - L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal/la presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un/a proprio/a Presidente. Il/la presidente dell'Assemblea nomina un/a segretario/a con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
ART.14 - L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria L'assemblea
ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della
metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei
voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza
semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria
è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci
con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi;
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio
Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le
seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei
soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la
maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ogni delibera avviene a scrutinio
palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno
diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale ed
iscritti da tre mesi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in
quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno
diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega
per ciascun socio.
ART.15 - L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga
presentata alla sua attenzione e in particolare:
nomina ( o sostituzione ) degli organi sociali;approvazione dei rendiconti
preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio
direttivo;determinazione dell’entità della quota associativa ;approvazione dei
programmi dell'attività da svolgere;redazione- modifica- revoca di regolamenti
interni;deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso
ART. 16 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria;
ART. 17 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal/la segretario/a e sottoscritto dal/a Presidente.
ART. 18 - Il Consiglio direttivo è formato da 3 a 5 membri ( Presidente, vice-presidente segretario tesoriere ecc) e si riunisce di norma una volta al mese . Il Consiglio direttivo dura in carica per un triennio e può venire rieletto.
ART. 19 - Compiti del Consiglio direttivo:
E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per
statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e,
comunque, sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono
compiti del Consiglio direttivo:eseguire le delibere dell'assemblea;formulare i
programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate
dall'assemblea;predisporre il rendiconto annuale;predisporre tutti gli elementi
utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno
sociale;deliberare circa l'ammissione dei soci;deliberare circa le azioni
disciplinari nei confronti dei soci;definire criteri di rappresentatività
all’assemblea per le realtà collettive associate, le delegazioni territoriali,
in proporzione alla loro consistenza numerica ed in termini di equità;
deliberare sulla stipulazione di tutti gli atti e contratti inerenti le attività
sociali;curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà
dell’associazione o ad essa affidati;designare le persone che possono aprire,
utilizzare, chiudere conti correnti presso Istituti bancari, Istituti
Finanziari, Amministrazioni Postali sia in Italia che all’estero , designando le
persone che su tali conti dovranno operare , conferendo alle stesse i necessari
poteri per operazioni di deposito e prelievo, pagamenti ed incassi anche in
contanti di somme di pertinenza dell’Associazione che venissero accreditate o
addebitate per qualsiasi titolo;
ART. 20- I compiti principali del/la Presidente sono:
rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto
della stessa;convocare e presiedere le riunioni del Consiglio
direttivo;deliberare minute spese in nome e per conto dell'associazione al di
fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un
importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria e da riportarsi in
ratifica al Consiglio Direttivo; deliberare entro i limiti suddetti su tutte le
questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei
soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.
ART.21- Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea dei soci composto
da tre ( o cinque) membri effettivi e due
supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci.
Dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La carica di revisore è
incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo. Il collegio può
partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza però potere di voto. Il
Collegio dei revisori svolge le seguenti funzioni:
- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi
membri
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili
con conseguente redazione del verbale;
-verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro
presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione al Rendiconto consuntivo e sua presentazione
all'assemblea;
- Il collegio dei revisori deve essere nominato al raggiungimento di una
consistenza associativa pari ad almeno 250 soci. In via transitoria il tesoriere
ed il consiglio direttivo hanno il dovere di mettere a disposizione dei soci la
documentazione relativa all’attività contabile dell’Associazione a fronte di
regolare richiesta scritta rivolta alla Presidenza .
ART. 22 - Commissione Tecnico-Scientifica
La Commissione Scientifica svolge attivita' di supporto tecnico, culturale,
artistico, scientifico , legislativo necessario allo svolgimento e alla
realizzazione delle attivita' della Associazione.
I membri della Commissione Tecnico Scientifica sono nominati dal Consiglio
direttivo tra personalità note nei campi di intervento anche non aderenti
all’Associazione; La Commissione Tecnico Scientifica resta in carica due anni ed
elegge nel suo seno chi ha funzioni di Coordinamento
La Commissione Tecnico Scientifica e' presieduta dalla Presidenza dell
Associazione S.O.S. CIVICO che la convoca fissandone l’ordine del giorno di
concerto con chi ne Coordina l’attività .
La Commissione Tecnico Scientifica elabora il piano annuale delle attivita'
polis-valenti che viene proposto al Consiglio Direttivo perche' ne disponga
l’inserimento nell’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci, per
l’approvazione.
ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
ART. 23 - Le entrate della associazione sono costituite da:
contributi dei soci;
contributi di privati ;
contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche e private,
finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o
progetti;
contributi di organismi internazionali;
donazioni o lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Il patrimonio sociale è costituito da:
beni mobili e immobili;
donazioni, lasciti o successioni.
ART. 24 - L'esercizio sociale della Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 15 giorni prima dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.
ART. 25- Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.
ATTIVITA' SECONDARIE
ART. 26 - L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.
DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 27- La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
NORME RESIDUALI
ART. 28 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
SOS Civico - Guida alla
cittadinanza consapevole e solidale
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